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Nel licenziamento per motivi disciplinari, il principio dell'immediatezza della contestazione dell'addebito e della tempestività del recesso datoriale, che si configura quale elemento costitutivo del diritto del datore di lavoro, deve essere inteso in senso relativo e può in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando la valutazione dei fatti richieda un tempo maggiore; in ogni caso, la valutazione relativa alla tempestività costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato. Questa la conclusione della Corte di Cassazione nella sentenza n. 21203 del 17 settembre 2013 .